Responsabilità Patrimoniale Enti Pubblici
L’assicurazione terrà indenne l’Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
- a) l’Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti nominati sulla Scheda di Copertura;
- b) l’Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti nominati sulla Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave.
- c) l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti nominati sulla Scheda di Copertura e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, ci sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili ma solo in seguito ad accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della Responsabilità Civile dell’Assicurato o della Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile di uno o più dei soggetti nominati.”