Il ruolo del Broker
Il Broker assicurativo ha visto mutare sensibilmente il suo ruolo rispetto agli anni “pionieristici”, aggiungendo ai contenuti di “mediazione” quelli della consulenza professionale.
Oggi il Broker si pone come il consulente di fiducia di aziende e enti.
Una volta analizzata e compresa la specificità e la natura del singolo progetto imprenditoriale, è il Broker che ha la capacità di indirizzare l’attenzione sulle criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di un’azienda.
E’ il Broker che quantifica l’entità delle risorse disponibili per il trasferimento dei rischi e costruisce “su misura” la soluzione più adeguata. Una capacità che deriva la Broker dal know how maturato nel confronto con molteplicità di situazioni e nella gestione globale delle problematiche aziendali.
Comprendere le esigenze, anticipare i bisogni, informare correttamente, assistere in ogni momento del rapporto con l’assicuratore.
Questo il ruolo del Broker oggi in Italia.
Con l’obiettivo di fornire un servizio integrato, in risposta alle necessità della clientela e fornire risposte adeguate a esigenze sempre mutevoli e complesse.
Oggi il Broker si pone come il consulente di fiducia di aziende e enti.
Una volta analizzata e compresa la specificità e la natura del singolo progetto imprenditoriale, è il Broker che ha la capacità di indirizzare l’attenzione sulle criticità che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di un’azienda.
E’ il Broker che quantifica l’entità delle risorse disponibili per il trasferimento dei rischi e costruisce “su misura” la soluzione più adeguata. Una capacità che deriva la Broker dal know how maturato nel confronto con molteplicità di situazioni e nella gestione globale delle problematiche aziendali.
Comprendere le esigenze, anticipare i bisogni, informare correttamente, assistere in ogni momento del rapporto con l’assicuratore.
Questo il ruolo del Broker oggi in Italia.
Con l’obiettivo di fornire un servizio integrato, in risposta alle necessità della clientela e fornire risposte adeguate a esigenze sempre mutevoli e complesse.
Come è noto, dal 2007, presso l’IVASS, l’Istituto di vigilanza sul settore assicurativo, è attivato il
Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
Registro elettronico composto da cinque Sezioni:
Registro unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione.
Registro elettronico composto da cinque Sezioni:
- Sezione A: Agenti di assicurazione e riassicurazione
- Sezione B: Broker di assicurazione e di riassicurazione
- Sezione C:Produttori diretti delle imprese di assicurazione nei rami vita, infortuni e malattia.
- Sezione D: Addetti agli sportelli bancari, intermediari finanziari, SIM, addetti agli sportelli delle Poste Italiane,
- Sezione E: addetti all’intermediazione all’esterno degli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D.
Dal 30 giugno 2007 l’intermediario deve consegnare, in occasione del primo contatto con il potenziale assicurato, uno stampato conforme per contenuti al Modello 7°, allegato al Regolamento IVASS n.5 del 16.10.2006.
Documento in cui sono evidenziati i comportamenti che l’intermediario deve seguire. Fino al momento dell’eventuale incasso del premio.
E’ obbligatoria la consegna del documento anche nel caso in cui l’intermediario sia conosciuto dal potenziale contraente e anche se – in passato – vi siano stati altri contatti.
Verificata l’esistenza di un interesse potenziale del contraente a valutare una proposta di copertura assicurativa, l’intermediario è tenuto a consegnargli un ulteriore stampato, che risponda ai contenuti del Modello 7B, allegato al già citato Regolamento IVASS, in cui siano contenute informazioni:
Le informazioni sulla persona dell’intermediario
devono riguardare:
Documento in cui sono evidenziati i comportamenti che l’intermediario deve seguire. Fino al momento dell’eventuale incasso del premio.
E’ obbligatoria la consegna del documento anche nel caso in cui l’intermediario sia conosciuto dal potenziale contraente e anche se – in passato – vi siano stati altri contatti.
Verificata l’esistenza di un interesse potenziale del contraente a valutare una proposta di copertura assicurativa, l’intermediario è tenuto a consegnargli un ulteriore stampato, che risponda ai contenuti del Modello 7B, allegato al già citato Regolamento IVASS, in cui siano contenute informazioni:
- sulla persona dell’intermediario
- su eventuali conflitti di interesse fra intermediario e potenziale contraente
- sugli strumenti di tutela del contraente.
Le informazioni sulla persona dell’intermediario
devono riguardare:
- i dati anagrafici
- gli estremi di iscrizione al Registro degli intermediari
- le modalità di verifica dell’iscrizione al Registro stesso (vedere al sito: www.ivass.it)
- il recapito e gli eventuali indirizzi internet e di posta elettronica
- la ragione sociale dell’impresa da cui proviene l’offerta assicurativa
- nel caso in cui l’intermediario risulti iscritto nella Sezione “E” del Registro IVASS, vanno riportati gli estremi e la sede del soggetto per il quale opera (intermediari che risultano iscritti nelle Sezioni A, B, D)
- citazione dell’IVASS quale autorità di vigilanza sul settore assicurativo.
devono indicare:
- se l’intermediario detiene una partecipazione superiore al 10% nel capitale dell’impresa di assicurazione
- se l’impresa di assicurazione detiene un capitale superiore al 10% nella società per la quale opera l’intermediario
- se l’intermediario fornisce consulenze basate su analisi del mercato assicurativo ( è il caso tipico della figura professionale del Broker)
- se, al contrario, l’intermediario – vincolato ad operare in esclusiva con una o più imprese di assicurazioni, può proporre solo i contratti di tali impresa,
- se il contratto di assicurazione offerto riguarda la Rc auto obbligatoria, la misura in assoluto e in percentuale delle provvigioni percepite.
Informazioni che devono precisare che:
- i premi pagati dal contraente della polizza costituiscono patrimonio separato rispetto al patrimonio dell’intermediario al quale sono corrisposti (vedere l’articolo 54 del Regolamento IVASS n.5 )
- l’attività di intermediazione risulta garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile (articolo 11 del Regolamento IVASS n.5)
- il contraente – oltre a poter ricorrere all’Autorità Giudiziaria – ha facoltà di proporre reclami all’impresa di assicurazioni e, in assenza di riscontro, all’IVASS
- il contraente ha la facoltà di rivolgersi anche a un apposito Fondo di Garanzia per il risarcimento del danno patrimoniale, nel caso in cui l’intermediario sia un Broker
- nel caso l’intermediario sia un Broker, si chiarisca se è autorizzato o meno dalla impresa di assicurazioni a riscuotere il premio.
Prima che venga sottoscritta la proposta e il contratto, l’intermediario deve:
- illustrare al contraente, in termini corretti, esaurienti e comprensibili, gli elementi essenziali del contratto (durata, costi, delimitazioni della copertura, rischi finanziari per quanto riguarda le polizze vita e così via)
- proporre e consigliare contratti adeguati alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente, acquisendo le necessarie informazioni
- avvertire il contraente che la carenza di idonee informazioni può pregiudicare l’adeguatezza dell’offerta assicurativa
- consegnare al contraente la nota informativa, la proposta e le condizioni generali e particolari del contratto di assicurazione in fase di stipula
- sottoscrivere, insieme al contraente, e conservare per cinque anni la documentazione probatoria di tale attività svolta.
L’intermediario può riscuotere i pagamenti delle polizze da parte degli assicurati attraverso le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari resi non trasferibili, intestati o girati all’impresa di assicurazioni o all’intermediario
- bonifico bancario o postale o sistema di pagamento elettronico (bancomat, carta di credito) che abbiano come beneficiari i soggetti appena indicati
- denaro contante per i pagamenti di polizze RC Auto e rischi accessori di uno stesso veicolo e per coperture relative ad altri rami purché la cifra non superi i 500 euro annui per ciascun contratto.
In proporzione alla gravità della violazione, sono:
Comportamenti recidivi, che altrimenti comporterebbero il richiamo o la censura, possono dare luogo alla sanzione immediatamente superiore. Il provvedimento di radiazione viene pubblicato sul Bollettino e sul sito dell’IVASS.
- Il richiamo, quando si tratti di lieve manchevolezza
- La censura
- La radiazione dal Registro degli intermediari
Comportamenti recidivi, che altrimenti comporterebbero il richiamo o la censura, possono dare luogo alla sanzione immediatamente superiore. Il provvedimento di radiazione viene pubblicato sul Bollettino e sul sito dell’IVASS.